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Test animali, l'opinione della Commissione sull'Art.13

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La Commissione Affari Sociali della Camera, in seguito alle audizioni dei giorni scorsi, ha espresso il suo parere in merito all'Art.13 del disegno di legge, già approvato in Senato, per il recepimento della Direttiva UE sulla protezione degli animali utilizzati in ricerca scientifica. L'Art.13 (ex 9 bis), stravolgendo i principi contenuti nella Direttiva Europea, è stato al centro delle polemiche degli ultimi giorni e del dibattito che ha provocato sconcerto e preoccupazione nella comunità scientifica.

La Commissione non modifica, di fatto, il testo originale prodotto dalla Commissione Rapporti con la UE del Senato. Tuttavia, viene fatta presente la necessità di attenersi alle indicazioni contenute nella Direttiva, con un richiamo esplicito agli esponenti del Governo.
Si tratta di un risultato importante, frutto di una corsa contro il tempo a cui hanno contribuito in modo determinante i membri della Commissione, il Presidente della stessa, onorevole Vargiu, Piergiorgio Strata e Silvio Garattini, che hanno preso parte alle audizioni.
Il Gruppo 2003 e Scienzainrete continueranno a seguire nei prossimi giorni l'evoluzione di questo percorso legislativo, con tutti i mezzi con cui hanno sostenuto finora questa battaglia.

La XII Commissione (Affari sociali),

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);

            rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo 13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;

            considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1, lettere b), d) - con particolare riferimento al divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale - e) ed f) - soprattutto per quanto attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di base, biomedica e applicata e delle sue applicazioni cliniche già ampiamente presenti nella pratica attuale, determinando peraltro condizioni di rischio di infrazione in quanto appaiono misure “più rigorose” di quelle previste dalla citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall’articolo 2 della direttiva medesima;

            preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo, il cui iter subirebbe un rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera, poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento, ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dal novembre 2012;
            considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo 13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell’articolo 13, di conformarsi alla normativa europea nell’applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione intende rivolgergli attraverso l’adozione di appositi atti di indirizzo;

            esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse nell’Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l’assistenza sanitaria transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; la farmacovigilanza; il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova,

                                 DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all’articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all’obbligo di conformarsi alla normativa europea nell’applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.

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Animali e ricerca

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