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Agenzia Nazionale per la Ricerca: cosa c'è, cosa manca

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Come anticipato, si avvia a nascere anche in Italia la Agenzia Nazionale per la Ricerca. Ne parla l'articolo 28 della Bozza del disegno di legge di bilancio per il 2020, che verrà discusso alle Camere nei prossimi giorni (vedi sotto) e dal MIUR. Ha funzioni di coordinamento e indirizzo della ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici. Gli obiettivi sono dettati dalla programmazione che resta in mano politica. Come le altre agenzie della ricerca sparse per il mondo, all'ANR spetta occuparsi del finanziamento di progetti altamente strategici "selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali"; fra i suoi compiti anche la misurazione dell'impatto dei progetti finanziati e della internazionalizzazione della ricerca, in particolare per massimizzare i risultati nei programmi europei. Tra le sue funzioni, anche il compito di incrementare l'efficienza nell'erogazione delle risorse, in particolar modo quelle del Fondo Nazionale per l'Innovazione (circa 1 miliardo di euro) gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, nonché "attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato".

Le nomine sono in maggioranza di fonte politica: il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio, mentre gli otto membri del Consiglio Direttivo sono scelti dal ministro dell'istruzione, università e ricerca (2), dal ministro dello sviluppo economico (2), dal ministro della salute (1), dal ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (1), dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (1), dal Consiglio universitario nazionale (1), dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (1). I candidati sono "persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca e costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca".

Lo statuto dell'Agenzia dovrebbe venir approvato i primi mesi del prossimo anno, regolando una struttura composta al massimo di 34 persone.

Commento

A caldo si possono fare alcune osservazioni, che certamente risuoneranno anche nella discussione in Parlamento.

1. L'ANR italiana, contrariamente ad altre agenzie, non gestirà buona parte dei finanziamenti competitivi dello Stato, bensì un proprio budget che si assesterà nel 2022 in 300 milioni di euro. Pare di capire quindi che i singoli ministeri continueranno a gestire i propri bandi (PRIN, FIRB, Ricerca finalizzata, ecc.) come prima. Questa sarebbe un'occasione mancata per uniformare sotto un unico ente e secondo modalità trasparenti e indipendenti l'intera partita dei bandi di ricerca. Se tutti i ministeri continuano a mantenere i loro progetti, infatti, ANR diventerebbe un ulteriore ente, senza la semplificazione richiesta. E di nuovo diventerebbe vana la richiesta di avere un calendario preciso, annuale, che è una delle richieste della comunità scientifica: in altre parole, sapere quando escono i bandi per evitare le discontinuità che hanno caratterizzato ad esempio i bandi PRIN.

2. L'agenzia italiana sembra ispirarsi prevalentemente a quella francese ANR (qui il decreto istitutivo dell'ANR francese del 2006), quindi con una forte impronta politica nelle nomine, ma con la differenza che l'ANR francese si è dotata anche di un Comitato scientifico (comité de pilotage scientifique) composto da scienziati, anche stranieri, estranei alle logiche politiche. Si tratta di un comitato di indirizzo e di controllo che si riunisce almeno tre volte all'anno, e che ha il suo peso. Un organismo simile, peraltro, è presente anche nella struttura di governo del Coordinamento dei Research Councils britannici (https://www.ukri.org/about-us/our-councils/).

3. Il reclutamento del direttore e degli otto membri del Consiglio direttivo non prevede al momento un "search committee" che operi la selezione secondo le buone pratiche in uso nella comunità scientifica internazionale. Questo è forse il punto più critico della bozza.

Sarà quindi importante seguire il dibattito in Parlamento su questo punto, e intervenire con analisi e proposte per far sì che l'Italia non sprechi l'occasione di dotarsi di un'agenzia all'altezza delle sfide poste dalla ricerca internazionale.

 

Bozza del Disegno di legge di bilancio per il 2020 - Articolato dell’articolo 28 e relativa relazione illustrativa
 

Art. 28
(Istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all’istruzione)

  1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell’anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell’agenzia di cui al comma 2.
  2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita agenzia, denominata Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonché obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L’ANR favorisce altresì l’internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
  3. L’Agenzia di cui al comma 2, in particolare:
    a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 verifica l’attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;
    b) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;
    c) valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’ANVUR nell’ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
    d) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l’adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.
  4. Sono organi dell’Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il collegio dei revisori dei conti.
  5. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri scelti: due dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Ministro per lo Sviluppo Economico, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dal Consiglio Universitario Nazionale, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca.
  6. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e restano in carica per quattro anni. Vengono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca e costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
  7. Il direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.
  8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell’Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell’agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile alternative e le modalità di attuazione del presente comma. L’ANR nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera d), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall’applicazione del presente comma.
  11. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell’ambito dell’Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l’anno 2020, 452 milioni di euro per l’anno 2021, 377 milioni di euro per l’anno 2022, 432 milioni di euro per l’anno 2023, e 409 milioni di euro per l’anno 2024.
  12. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e la ricerca aerospaziale.
  13. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.
  14. Al fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica, per l’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di euro 11 milioni.
  15. Per favorire l’innovazione digitale nella didattica, per l’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni.
  16. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato per l’anno 2020 di euro 16 milioni.

Relazione illustrativa

Art. 28
(Istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all’istruzione)

Nel comma 1 Viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati. È inoltre autorizzato uno stanziamento di spesa per il personale dell’istituenda Agenzia (di cui al comma 2).

Nei commi 2 e 3 si prevede l’istituzione di una nuova agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca, sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con la finalità di potenziare l’attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia, la cooperazione e l’integrazione tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese.

L’Agenzia verifica l’attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), promuove e finanzia i progetti di ricerca da realizzare nel territorio dello Stato italiano, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale e valuta l’impatto dell’attività di ricerca e definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l’adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

Nei commi 4-9 vengono individuati gli organi dell’Agenzia, rappresentati dal direttore, dal comitato direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e ne disciplina i criteri di nomina e la loro composizione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell’Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Tale decreto disciplina, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Il comma 10 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione.

 

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